Nel corso degli anni le regioni stanno sempre più prendendo atto dell’importanza di regolamentare e aggiornare le normative sul turismo open air. Già vi abbiamo parlato della Lombardia, questa volta è il Piemonte che con una recente delibera regionale del febbraio 2019 è arrivato a disciplinare i complessi ricettivi all’aperto introducendo la definizione di due concetti nuovi: “turismo itinerante” e “garden sharing”, categorie assenti nella legge finora vigente del 1979 e mai aggiornata da allora.
Il Turismo itinerante e il Garden Sharing nel nuovo provvedimento della Regione Piemonte
Pare strano ma fino a qualche giorno fa non era mai stato esplicitato il concetto di turismo itinerante nelle norme della regione Piemonte. Ora invece sono addirittura tre le categorie previste: le aree sosta attrezzate, le aree camper service – piazzole allestite presso campeggi o villaggi turistici o in aree di servizio – e i punti sosta, destinati al parcheggio, dove sono consentiti la sosta e il pernottamento senza servizi aggiuntivi.
Per quanto riguarda il Garden Sharing, invece, nella nuova delibera, viene consentita a soggetti privati la possibilità di mettere a disposizione dei turisti provvisti di mezzi propri spazi o aree verdi ed eventuali allestimenti fissi o mobili (tende o bungalow). Una integrazione importante che va a legittimare quello che viene di fatto chiamato “l’airbnb del campeggio”.
Un settore che conta a livello regionale, tra campeggi e villaggi vacanze, quasi 20mila posti letto, suddivisi tra 158 campeggi e otto villaggi turistici: le strutture sono in particolare concentrate nell’area dell’Atl del Distretto dei laghi.
“Con questo testo completiamo il grande lavoro fatto in questi anni per la revisione dell’impianto normativo regionale sul turismo: un risultato importante, frutto di un grande impegno che, come Giunta regionale, abbiamo messo in campo in tutta la legislatura– dichiara Antonella Parigi, assessore regionale alla Cultura e al Turismo – In merito alla legge, l’obiettivo è contribuire allo sviluppo del turismo all’aria aperta, valorizzando forme di ospitalità a stretto contatto con la natura e adeguando la normativa regionale alle importanti innovazioni che si stanno affermando nel campo della ricettività, in particolare attraverso l’inclusione del garden sharing”.
Gli altri focus della delibera
Oltre alle due tipologie nuove, nel testo vengono regolamentate le strutture organizzate in complessi ricettivi come campeggi e villaggi turistici, ma anche i campeggi temporanei o mobili.
Tra gli aspetti contenuti nel disegno di legge, i servizi di ospitalità turistica, e i servizi complementari per il benessere e il relax degli ospiti, le modalità di gestione, i procedimenti amministrativi per l’avvio, la variazione, la sospensione e la cessazione volontaria dell’attività, funzioni di vigilanza e controllo e le sanzioni applicabili per le eventuali condotte illecite.
Altri aspetti, tra cui le caratteristiche tecniche delle strutture ricettive, i requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari, gli standard minimi di classificazione e le caratteristiche grafiche dei loghi distintivi verranno definiti in seguito, all’interno di uno specifico regolamento di attuazione che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.
Campeggio… cos’è?
Nelle delibere piemontesi i Campeggi sono definiti come complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo.
I campeggi si suddividono in:
- tipo A) o temporanei: per sosta o soggiorno a durata limitata, in cui l’occupazione degli allestimenti e delle piazzole è subordinata all’effettiva presenza degli ospiti;
- tipo B) o stanziali: per sosta e per soggiorno a durata non limitata, in cui l’occupazione degli allestimenti e delle piazzole prescinde dall’effettiva presenza degli ospiti;
- tipo C) o misti: in cui coesistono per zone distinte le forme di occupazione di cui ai precedenti punti 1 e 2; in tali campeggi le piazzole destinate alla sosta e soggiorno a durata non limitata non possono superare il 50% del totale.